Regolamento UE sui cosmetici sulla sperimentazione animale ai sensi del regolamento UE 1223/2009.
Regolamento UE sui cosmetici in materia di sperimentazione animale Regolamento UE 1223/2009
Questo articolo spiega come conformarsi al Regolamento UE sui cosmetici in materia di sperimentazione animale secondo il regolamento 1223/2009.
Regolamento 1223/2009 è la normativa che riguarda i prodotti cosmetici nell'UE. Questo vale anche per i paesi dell'EFTA. Questo articolo spiega come conformarsi alla Regolamento UE sui cosmetici in materia di sperimentazione animale.
Dall'11 marzo 2013 l'UE ha vietato la sperimentazione animale dei prodotti cosmetici..
Nel frattempo, il 7° emendamento del La direttiva sui cosmetici ha sviluppato una normativa quadro di riferimento per la graduale eliminazione dei test sugli animali.
Il divieto si applica a tutti i prodotti cosmetici immessi sul mercato dell'UE. Ciò riguarda anche quelli prodotti nell'UE e quelli importati da Paesi terzi.
Cronologia dell'eliminazione graduale della sperimentazione animale
11 settembre 2004 - Divieto di testare i prodotti finiti sugli animali.
11 marzo 2009 - Divieto di sperimentazione di ingredienti o combinazioni di ingredienti sugli animali.
11 marzo 2009 - Divieto di commercializzazione di prodotti cosmetici e i loro ingredienti che sono stati testati sugli animali. Ciò è stato fatto per soddisfare le requisiti della direttiva UE sui cosmetici Direttiva.
Allo stesso modo, ciò avviene indipendentemente dal fatto che esistano o meno metodi alternativi. Applicato a tutti gli effetti sulla salute umana, tranne quelli più complessi, da testare per dimostrare la sicurezza dei prodotti cosmetici. La scadenza è stata prorogata all'11 marzo 2013.
- tossicità sistemica a dosi ripetute
- tossicità per la riproduzione
- sensibilizzazione cutanea
- tossicocinetica
- cancerogenicità
Conformità con Regolamento UE sui cosmetici in materia di sperimentazione animale Prodotti
La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici può ancora basarsi sui dati relativi alla sperimentazione animale prima delle date di attuazione del divieto di commercializzazione (11 marzo 2009/11 marzo 2013).
Si noti che il fascicolo informativo del prodotto deve includere tutti i dati relativi alla sperimentazione animale.
- Qualsiasi test sugli animali effettuato dal produttore, dal fornitore o dall'agente.
- Qualsiasi sperimentazione animale relativa allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti.
- Qualsiasi test sugli animali viene effettuato per soddisfare i requisiti normativi o legislativi dei Paesi terzi.
Il regolamento sui cosmetici utilizza l'espressione "al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento" per qualificare l'ambito di applicazione del divieto di commercializzazione del 2013.
Pertanto, non si deve ritenere che la sperimentazione animale finalizzata alla conformità con quadri legislativi non relativi ai cosmetici sia stata effettuata "al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento".
Di conseguenza, non dovrebbe far scattare il divieto di commercializzazione e non dovrebbe essere preso in considerazione nella valutazione cosmetica della sicurezza.
L'affidabilità di tali dati è subordinata alla loro conformità ai requisiti di qualità dei dati. Dipende anche dalla sua rilevanza ai fini della valutazione cosmetica della sicurezza.
Vengono condotti test su ingredienti sviluppati esplicitamente per scopi cosmetici e utilizzati esclusivamente in prodotti cosmetici.
In questo caso, si presume che sia stato effettuato "al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento"..
Anche i test sugli animali per la conformità ai requisiti dei cosmetici nei Paesi terzi dispongono di dati. L'UE non si basa su questi dati per la valutazione della sicurezza dei cosmetici.
La conformità al Regolamento UE 1223/2009 è un aspetto fondamentale per vendere con successo i vostri prodotti cosmetici nel mercato europeo.
Contattate QSE Academy per ulteriori informazioni su come seguire il regolamento. Potete anche leggere i nostri post sul blog per ulteriori suggerimenti, spiegazioni e dati.
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